Acquisizione della cittadinanza italiana

Descrizione breve

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (cittadino) a cui l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce pieni diritti civili e politici.
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Descrizione

Testo

La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo ius sanguinis, principio del diritto per cui un individuo ha la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso. Tuttavia la legge italiana consente di acquisire la cittadinanza anche per ragioni diverse.

La cittadinanza italiana si può acquisire nei seguenti modi
  1. automaticamente, secondo lo ius sanguinis, per nascita, riconoscimento o adozione (anche da un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi, ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
  2. su domanda, per riconoscimento cittadinanza a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis) al verificarsi delle seguenti condizioni:
    • l'antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) deve essere deceduto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
    • l'antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua secondo l'articolo 1 comma 2, Legge 13 giugno 1912, n. 555, se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.
  3. per dichiarazione di elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni (la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età);
  4. su domanda, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni (4 anni per cittadini dell'UE);
  5. per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche. Il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (ius sanguinis), stranieri nati in Italia (ius soli), cittadini di altri paesi dell'Unione Europea (4 anni), rifugiati e apolidi.
  6. per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana;
  7. su domanda, per essere nati in territori già italiani;
  8. su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.

Sono di competenza dell'ufficio di Stato Civile comunale i soli procedimenti di acquisizione della cittadinanza:

Invece, per i casi  indicati ai precedenti punti da 4 a 8, il procedimento relativo all'acquisizione della cittadinanza italiana è di competenza del Prefetto di Torino che, una volta conclusa l'istruttoria dell'istanza presentata, emette in decreto di conferimento della cittadinanza italiana. In tutti questi casi la domanda deve essere presentata attaverso il portale Ali Cittadinanza del Ministero dell'Interno.
Per maggiori informazioni puoi consultare il sito internet della Prefettura di Torino.

Inoltre per tutti i casi sopra elencati  l'ufficio di Stato Civile si occupa di far prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, necessario affinchè la cittadinanza abbia efficacia.
La cittadinanza ha effetto dal giorno successivo al giuramento.

Ulteriori informazioni

La legge n. 132/2018, ha disposto che, a decorrere dal 4 dicembre 2018 , la concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER "Quadro comune europeo" di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Tutti i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal M.I.U.R., oppure apposita certificazione - rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal M.I.U.R. e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - attestante il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER - "Quadro europeo comune".

Sono esclusi dalle suddette attestazioni coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione , di cui all'art. 4-bis del d. Lgs. n. 286/1998 e al d.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo , di cui all'art. 9 del medesimo d. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

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Ultima modifica

26 Marzo 2024