Unioni civili

Descrizione breve

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Costituzione o scioglimento di un'unione civile (Legge n. 76/2016)

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7 minuti

A chi è rivolto

a chi è rivolto

Coppie di persone maggiorenni dello stesso sesso, che intendono contrarre unione civile.

Non è possibile costituire un'unione civile se uno dei due partner:

  • è sposato o già unito civilmente;
  • ha un rapporto di parentela, affinità o adozione con l'altro partner.

Descrizione

Con l'emanazione della legge 20 maggio 2016 n. 76, due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale di Stato Civile di un Comune a loro scelta.
Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Per costituire l'unione civile occorre anzitutto presentare congiuntamente un'apposita richiesta all'ufficiale di Stato Civile del Comune prescelto. Nella richiesta viene fissata la data in cui le parti dovranno presentarsi per rendere la dichiarazione di unione civile.

Le parti nel giorno prestabilito rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile.

Tale dichiarazione viene iscritta nel registro delle unioni civili del Comune e della sua costituzione viene fatta annotazione a margine dell’atto di nascita dei dichiaranti.

Scelta del cognome

Con la dichiarazione effettuata all’ufficiale di Stato Civile - per la durata dell’unione civile - le parti possono stabilire di:

  • assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi;
  • oppure in alternativa, di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

Esempio: Unione tra i signori NERI e VERDI, le parti possono scegliere l'uno o l'altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto NERI, il sig. VERDI potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, e quindi potrà chiamarsi VERDI NERI o NERI VERDI.

Obblighi reciproci

Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute - ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo - a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

Regime partimoniale

In mancanza di diversa convenzione patrimoniale tra le parti, la legge stabilisce il regime patrimoniale della comunione dei beni.

È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all’impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti.

La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni può essere dichiarata al momento della costituzione dell’unione.

Diritto agli alimenti

Alle unioni civili si applicano  le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritto successorio

Alle unioni civili si applicano le disposizioni in materia di successione tra coniugi.

La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione.

Per la successione valgono le norme in vigore per i matrimoni: al partner superstite spetta la quota “legittima”, cioè il 50%, ed il restante spetta agli eventuali figli.

Scioglimento dell'unione civile

L’unione civile si scioglie automaticamente nei seguenti casi:

  • in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  • quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'unione civile può essere sciolta attraverso una manifestazione, congiunta o disgiunta, dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di una delle parti o del Comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione. In questo caso all'unione civile si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

Se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.

Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio, ma si applicano i medesi criteri previsti per lo scioglimento del matrimonio.

 

Come fare

come fare

Per costituire l'unione civile occorre anzitutto presentare congiuntamente un'apposita richiesta all'ufficiale di Stato Civile di un Comune italiano.

Nella richiesta viene fissata la data in cui le parti dovranno presentarsi per rendere la dichiarazione di unione civile.
Il termine entro il quale l’ufficiale di stato civile deve verificare i presupposti per la costituzione dell’unione è di 15 giorni.

Le parti nel giorno prestabilito rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile.

Cosa serve

cosa serve

Documentazione da presentare per la costituzione:

  • dichiarazione di costituzione dell'unione civile, firmata da entrambe le parti
  • documenti di identità di entrambe le parti
  • per i cittadini stranieri:
    • dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile (la dichiarazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968). Il documento deve inoltre contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile);
    • nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.

Cosa si ottiene

cosa si ottiene

  1. La registrazione o lo scioglimento di un'unione civile di cui all'art. 1, commi 1 e segg., della L. 20.5.2016 n. 76.
  2. La certificabilità dell'unione civile.

Tempi e scadenze

Testo

La richiesta di costituzione di un'unione civile può essere presentata in ogni momento dell'anno, su appuntamento, negli orari di apertura dello sportello.

La dichiarazione di costituzione di unione civile può essere ricevuta presso la Sala Rappresentanze del Palazzo comunale (al primo piano di Piazza Vittorio Veneto 1), ad intervalli di 30 minuti l'una dall'altra, nei seguenti orari:

  • dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00;
  • il sabato dalle 9.00 alle 12.00;
  • il secondo ed il quarto sabato del mese dalle 16.00 alle 18.00.

La domenica e nei giorni festivi non vengono ricevute dichiarazioni di costituzione di unione civile.

Costi

Il servizio non prevede costi a carico del cittadino.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento anche telefonando al numero 0121 361 201 (servizio "Anagrafe Prenotazioni").

Condizioni di servizio

Vincoli

Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente (se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile. In tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato);
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela di cui all'art. 87, 1° comma, del Codice civile (non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote);
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte (se è stato disposto soltanto il rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado, ovvero una misura cautelare, la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento).

È inoltre prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Casi particolari

Infermità o altro impedimento di una delle parti

Qualora una delle due parti, per infermità o altro comprovato impedimento, non possa recarsi direttamente presso il Comune, l’ufficiale si trasferisce nel luogo dove si trova la parte impedita e riceve la richiesta congiunta.

Imminente pericolo di vita

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza della richiesta di cui sopra, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza delle cause impeditive stabilite dalla legge.

 

Contatti

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Ultima modifica

25 Giugno 2024